SEMPLIFICAZIONE PER LE OPERAZIONI BONIFICA E DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Il D.L. 91/2014 introduce procedure semplificate per le operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti.
In particolare prevede:
• una “procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza” (art. 242 bis, d.lgs. 152/06) – tale procedura consiste nella presentazione all’Amministrazione (v. art. 242 o 252 d.lgs. 152/2006) di uno specifico progetto con interventi programmati e cronoprogramma di lavori.
Per il rilascio degli atti di assenso, l’interessato presenta elaborati tecnici alla Regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli interventi da eseguire. Quest’ultima, entro 30 giorni, convoca apposita Conferenza di Servizi. Entro 90 giorni dalla Conferenza, la Regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce ogni autorizzazione. Entro 30 giorni dall’autorizzazione, il soggetto interessato comunica la data di avvio della bonifica (che si deve concludere nei successivi 12 mesi). Ultimati gli interventi, l’interessato presenta il Piano di Caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Entro 45 giorni il piano è approvato.
L’esecuzione del Piano è effettuata in contradditorio con l’Arpa, la quale procede alla validazione dei dati e alla certificazione dell’avvenuta bonifica suolo. I costi delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono a carico dell’operatore interessato.
• l’estensione
(art. 216, comma 8 quater, d.lgs. 152/2006 cit.) delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e segg. alle attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva 2008/98/CE (aggregati, ai rifiuti di carta e di vetro, ai metalli, agli pneumatici e ai rifiuti tessili etc.). Ovviamente devono essere rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell’Unione europea adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento: a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b)alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.
Ecco tutti i nostri approfondimenti sul recente D.L. 91/2014:
RISPARMIO ENERGETICO
RIFIUTI
VALUTAZIONE E VERIFICA DI IMPATTO AMBIENTALE